mercoledì 7 maggio 2008

Per la Corte di Giustizia la legge svedese sul regime fiscale delle bevande alcoliche è compatibile con l'art. 90 CE

La Corte di Giustizia riunita in grande sezione (Corte di Giustizia CE, sentenza 8 aprile 2008, causa C-167/05, Commissione CE c Svezia) ha deciso che la legge svedese del 15 dicembre 1994, 1994:1564 (lagen om alkoholskatt) riguardante le accise applicabili alle bevande alcoliche non viola l’art. 90 secondo comma CE. Questa disposizione vieta agli stati membri l’adozione di misure fiscali tali da garantire ai prodotti nazionali una protezione indiretta a danno dei prodotti importati. La ratio della norma è la proibizione di ogni forma di protezionismo fiscale a danno di prodotti importati che sono in rapporto di concorrenza anche parziale, indiretta o potenziale con i prodotti nazionali pur non essendo simili a questi.

La legge svedese prevede un diverso trattamento tributario per la birra e il vino. Le accise dovute sulla birra, essenzialmente un prodotto nazionale sono inferiori alle accise applicabili al vino, principalmente un prodotto di importazione. La Commissione aveva quindi proposto un ricorso per inadempimento ex art. 226 CE contro la Svezia, ritenendo che la legge svedese fosse incompatibile con l’art. 90 CE.

Il giudizio di compatibilità di una normativa nazionale con l’art. 90 secondo comma CE si compone di tre fasi distinte: l’accertamento di un rapporto di concorrenza tra i prodotti oggetto della misura contestata, l’esame comparativo del regime fiscale previsto dalla misura nazionale per i prodotti di cui sopra, l’accertamento della natura discriminatoria del regime fiscale.

Il primo compito che deve essere affrontato è stabilire se tra i prodotti nazionali e importati, nel nostro caso la birra e il vino, esiste un rapporto di concorrenza. Al riguardo, alla Commissione non è richiesta un analisi particolarmente dettagliata sulla caratteristiche dei prodotti e del mercato rilevante come invece è necessario ai fini dell’applicazione delle disposizioni del diritto della concorrenza. Per contro, è sufficiente rilevare un certo grado di sostituibilità reciproca tra i prodotti in questione.

Tra birra e vino, effettivamente, esiste un determinato grado di sostituibilità, essendo destinati al soddisfacimento di bisogni quasi identici. Questo è vero in modo particolare con i vini più accessibili al pubblico, quali i vini più leggeri e meno cari. Nel caso di specie, una relazione di concorrenza è stata rilevata tra vini della categoria intermedia e le birre forti in ragione di alcune caratteristiche comuni. In primo luogo queste bevande hanno una simile gradazione alcolica. Altro elemento comune ai due prodotti è il regime di vendita al dettaglio. La società pubblica svedese responsabile della commercializzazione delle sostanze alcoliche, il Systembolaget, ha infatti il monopolio esclusivo per la vendita al dettaglio di entrambe le bevande.

La seconda fase dell'applicazione dell'art. 90 secondo comma CE consiste nella comparazione del regime di tassazione applicabile ai prodotti nazionali e importati, tra i quali è stato accertato che una esiste una relazione di concorrenza. La Corte ha qui preso in considerazione le accise determinate in funzione della gradazione alcolica con il risultato che il vino è assoggettato a un regime di tassazione più elevato di quello applicabile alla birra.

Nella terza fase si deve accertare la natura discriminatoria del diverso regime di tassazione. Lo scopo dell’esame è di verificare se il regime fiscale contestato può avere effetti negativi sulla circolazione dei prodotti, in particolare causando una riduzione del consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti. Il regime di tassazione nazionale contestato non deve avere un effetto di protezione delle produzioni nazionali a danno dei prodotti importati.

Al fine di dimostrare la natura discriminatoria della misura fiscale contestata non è necessario un’analisi quantitativa. La Commissione non è tenuta a fornire dei precisi dati statistici sugli effetti protezionistici del regime impositivo. È sufficiente, invece, un’analisi qualitativa con la valutazione delle caratteristiche del regime fiscale contestato, sulla base della quale si dimostra che il regime tributario contestato, proprie a causa delle sue caratteristiche, è idoneo a produrre effetti protezionistici.

In questo caso la Commissione ha raffrontato il prezzo di un litro di birra e di vino, tenendo conto dell'incidenza che il regime di tassazione ha sul prezzo finale. A questo scopo, la Commissione ha considerato i prezzi di vendita dei prodotti prima e dopo l’applicazione del regime fiscale. Il risultato è che la differenza tra i prezzi della birra e del vino prima dell'applicazione delle accise è quasi identica alla differenza dopo l’applicazione delle accise. Nonostante un’ovvia riduzione del prezzo del vino a seguito dell’applicazione della minore accisa prevista per la birra, il rapporto tra il prezzo della birra e del vino non si discosta dalla grandezza di 1 a 2, così come risultante dall’imposizione del regime fiscale contestato.

La conclusione della Corte è che le differenza rilevate tra il prezzo di vendita del vino e della birra non sono così rilevanti da poter avere effetti sulla condotta dei consumatori. Quindi il differente regime di tassazione applicabile alle categorie di birra e vino concorrenti, nonostante imponga al vino accise più elevate di quelle applicate alla birra, non sembra idoneo ad avere effetti i protezionistici. Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Commissione.

In conclusione, la Corte di Giustizia ha confermato il consolidato orientamento sull’ interpretazione e l'applicazione dell' art. 90 secondo comma CE e in particolare sulla metodologia per l’accertamento della natura discriminatoria del regime fiscale nazionale. L'onere probatorio a carico della Commissione non è particolarmente rigoroso, non richiedendosi a questa la produzione di dati statistici e econometrici circa gli effetti protezionistici imputabili al regime fiscale contestato.

La prova della natura discriminatoria può essere raggiunta anche con analisi di tipo qualitativo, quando sulla base dell'apprezzamento delle caratteristiche delle misure fiscali è possibile ritenere che queste siano idonei a produrre gli effetti protezionistici vietati dall'art. 90 secondo comma CE.

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