venerdì 23 maggio 2008

Il caso Degussa: confermata la metodologia della Commissione per la determinazione della sanzione

La Corte di Giustizia si è pronunziata sui criteri e metodo che la Commissione deve seguire per determinare l’ammontare della sanzioni per gli illeciti concorrenziali, confermandone la compatibilità con il diritto comunitario (sentenza del 22 maggio 2008, causa C- 266/06, Evonik Degussa/ Commissione).

La Commissione ha accertato che Degussa, Nippon Soda e Aventis hanno posto in essere un cartello per la determinazione del prezzo di vendita della metionina, un aminoacido utilizzato per la produzione di mangimi animali. Degussa, condannata dalla Commissione al pagamento di un multa di Euro 118 milioni, ha quindi impugnato la decisione della Commissione. Il Tribunale di Primo Grado ha sostanzialmente confermato la decisione impugnata, ma ha ridotto l’ammontare della multa a Euro 91.125,00.

Degussa ha quindi appellato la sentenza del Tribunale di Primo Grado. Tra i vari motivi di censura proposti dall’appellante quello che più interessa si riferisce alla violazione del principio della legalità della pena. Il Tribunale di Primo Grado avrebbe erroneamente considerato che l’articolo 15 del vecchio regolamento CE n. 17/62, vigente al momento della decisione della Commissione, fosse conforme con il principio di legalità.

La norma che prevede la sanzione per una violazione del diritto comunitario sarebbe in linea con il principio di legalità, secondo l’appellante, solo se sufficientemente precisa e se tale da escludere la discrezionalità dell’organo competente all’applicazione della sanzione. Ora, l’articolo 15 non limiterebbe la discrezionalità della Commissione e quindi l’ammontare delle sanzioni non sarebbe prevedibile; di qui, l’appellante deduce la contrarietà dell’articolo 15 con il principi di legalità.

La Corte ripercorre le motivazioni elaborate dal Tribunale nella sentenza impugnata. Secondo i giudici di primo grado il principio di legalità della pena non richiede che la norma affittiva sia formulata in modo così preciso e dettagliato da garantire la certezza assoluta dell’ammontare della sanzione. Né è vietato dal principio di legalità che la norma riconosca un certo margine di discrezionalità relativamente all’applicazione della sanzione, sia pure compensata con la previsione, sufficientemente precisa, di limiti e criteri che l’autorità procedente deve osservare per determinare la sanzione da infliggere.

Vero è che la Commissione nel decidere l’applicazione di sanzioni per gli illeciti concorrenziali dispone di un’ampio margine di valutazione discrezionale. Tuttavia, è ugualmente vero che la discrezionalità della Commissione è limitata da alcuni criteri oggettivi vincolanti. In particolare, la previsione di un limite massimo all’ammontare della sanzione mette le parti nella condizione di sapere quale sarà l’entità massima della sanzione che la Commissione può comminare.

Ulteriori limiti alla discrezionalità della Commissione sono alcuni principi generali del diritto comunitario, quali i principi di proporzionalità e di parità di trattamento; le linee guide adottate sul punto dalla Commissione stessa; il controllo giudiziario esercitato dai giudici comunitari sulla prassi amministrativa della Commissione, che ha fatto luce sui criteri seguiti dalla Commissione per la determinazione delle sanzioni.

In breve, il Tribunale conclude che le parti possono prevedere i criteri seguiti dalla Commissione per il calcolo delle sanzioni e quindi l’ammontare stesso delle sanzioni.

La Corte ha confermato in pieno le argomentazioni di cui sopra del Tribunale di Primo Grado e ha quindi rigettato i motivi di censura proposti da Degussa.

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