lunedì 26 maggio 2008

L’obbligo di accesso alle reti locali elettriche: una sentenza della Corte di Giustizia

Tra gli strumenti indicati dalla direttiva 2003/54 CE per la liberalizzazione e attuazione del il mercato unico dell’energia elettrica, di grande importanza è il principio dell’accesso negoziato alle reti di distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica. Tale principio comporta che l’obbligo in capo al gestore delle reti di concedere ai clienti idonei l’accesso alle reti in modo obbiettivo e non discriminatorio, a favore di tutti. L’accesso alle reti di distribuzioni e trasmissione dell’energia può essere limitato dagli stati membri, ma solo nei casi indicati dalla direttiva stessa (art. 20 direttiva 2003/54 CE).

Nel caso citiworks la Corte di Giustizia ha affrontato il problema della legittimità delle limitazioni al diritto di accesso alle reti previste dalle normativa nazionali, qui quella tedesca, in attuazione della direttiva 2003/54 CE (Corte di Giustizia, sentenza 22 maggio 2008, causa C-439/06, citiworks).

L’articolo 110 della legge tedesca in materia di energia elettrica (EnWG) ha introdotto il concetto di sistema di approvvigionamento privato. Si tratta di reti locali che operano in una zona geografica unitaria usate principalmente per il trasporto di energia all’interno di un’impresa o verso imprese collegate. La legge tedesca prevede che a tali reti locali non si applica il principio del libero accesso ai sistemi di distribuzione e trasmissione.

Citiworks, un fornitore di energia elettrica, aveva chiesto a Flughafen Leipzig/Halle (FLH) l’accesso alla rete elettrica da questa gestita nell’area dell’aeroporto di Leipzig/Halle al fine di rifornire un suo cliente. FLH ha rifiutato, legittimamente secondo il giudice di primo grado, a citiworks l’accesso, in quanto la rete gestita da FLH nella zona aeroportuale costituisce un sistema di approvvigionamento privato.

Della questione è stata poi investita la Corte di Giustizia in via pregiudiziale ex art. 234 CE, chiamata a pronunziarsi sulla compatibilità della normativa tedesca con il diritto comunitario.

I giudici comunitari hanno in primo luogo ricordato che il principio di libero di accesso si applica ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell’energia. I primi sono usati per il trasporto dell’energia ad alta e altissima tensione e i secondi per il trasporto dell’energia ad alta, media o bassa tensione. Il sistema di approvvigionamento privato gestito dalla Flughafen Leizig/Halle non è usato per il trasporto di energia ad alta e altissima tensione e quindi è un sistema di distribuzione.

Data la rilevanza che nella disciplina comunitaria è riconosciuta al principio del libero accesso ai sistemi di distribuzione e trasmissione dell’energia, gli stati membri hanno una discrezionalità limitata nella scelta della misure necessarie per l’attuazione di tale principio nel proprio ordinamento. In breve, gli stati membri possono derogare al principio del libero accesso solo nei casi previsti dalla direttiva 2003/54 CE.

La corte quindi procede a verificare se la scelta del legislatore tedesca di non applicare il principio del libero accesso ai sistema di approvvigionamento privato rientra in uno delle deroghe previste dalla direttiva..

Per cominciare, la corte non rinviene nella fattispecie in esame un caso di assenza della capacità necessaria per l’accesso di terzi, la quale, ai sensi dell’art. 20 n. 2 della direttiva 2003/54 CE, giustifica la restrizione del libero accesso. La decisione di non concedere l’accesso per assenza di capacità deve essere motivata. Deve essere inoltre presa caso per caso e non in via generale come nel caso della normativa contestata.

Non è parimenti possibile invocare l’art. 3 n. 8 della direttiva 2003/54 CE che consente agli stati membri di limitare l’accesso per non pregiudicare l’adempimento degli obblighi di servizi pubblico spettanti alle imprese elettriche. La limitazione di cui all’art. 110 dell’ EnWG non si riferisce all’esigenza di garantire la prestazione degli oneri di servizi pubblico; è invece fondata sulla configurazione geografica o giuridica della zona dove i sistemi di approvvigionamento privato sono gestiti.

Infine, nemmeno è applicabile l’eccezione costituita dall’esistenza di seri problemi per la gestione di piccoli sistemi isolati. Le autorità tedesche non hanno infatti richiesto l’accordo della Commissione specificamente previsto dalla direttiva.

I giudici comunitari hanno quindi concluso che l’esclusione dei sistemi di approvvigionamento privato dal campo di applicazione del principio del libero accesso previsto non è riconducibile ad alcune delle eccezioni e deroghe previste sul punto dalla direttiva 2003/54 CE. Di conseguenza, l’articolo 110 della EnWG che dispensa i gestori di tali sistemi dall’obbligo di concedervi l’accesso è incompatibile con il diritto comunitario.

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