Secondo l’Avvocato Generale Poiares Maduro uno stato membro non può legittimamente impedire ad una società qui costituita e registrata di trasferire la sede operativa in un altro stato senza violare il diritto comunitario (Conclusioni dell’AG Poiares Maduro, 22 maggio 2008, causa C-210/96 Cartesio).
Cartesio è una società di persone di diritto ungherese che intende trasferire la sede operativa in Italia, ma al tempo stesso vuole mantenere la sede legale in Ungheria. In questa modo il diritto societario ungherese sarebbe rimasto la legge nazionale regolatrice di Cartesio. Tuttavia, il tribunale commerciale al quale Cartesio si era rivolta rifiutava di iscrivere la delibera di trasferimento nel registro delle imprese. Il motivo è che l’Ungheria adotta la real seat doctrine al fine di stabilire quale sia la lex societatis che regola la costituzione e il funzionamento di una società. La real seat doctrine richiede che la sede legale della società coincida con la sede effettiva. Una società di diritto ungherese non può trasferire la sede all’estero. Il trasferimento comporterebbe l’estinzione della società. Si deve quindi prima disporre lo scioglimento della società e quindi ricostituire la medesima secondo la legge dello stato dove si intende trasferire la sede.
Della questione, in particolare della compatibilità del diritto societario ungherese con il principio della libertà di stabilimento previsto dal diritto comunitario, veniva investita in sede pregiudiziale
L’AG non si discosta dall’orientamento dei giudici comunitari in alcuni celebri casi (Centros, Uberseering, Inspire Art e Sevic) e opta per un’interpretazione estensiva della libertà di stabilimento delle società. Egli rileva che secondo il diritto ungherese una società registrata in Ungheria può liberamente trasferire la sede all’interno dell’Ungheria stessa, ma non può trasferirla in altro stato membro. Invece, Cartesio intendeva trasferire la sede operativa in Italia al fine di svolgervi un’effettiva attività economica. Quindi il progettato trasferimento della sede operativa di Cartesio dall’Ungheria all’Italia rientra appieno nella libertà di stabilimento.
Si ha quindi il superamento della risalente giurisprudenza Daily Mail e dei suoi principali corollari; in primo luogo, la competenza assoluta degli stati membri per stabilire le condizioni per la costituzione ed esistenza ed estinzione delle società, a prescindere degli effetti, anche restrittivi, che le normative nazionali possono avere sull’esercizio della libertà di stabilimento.
Come già affermato in Sevic, la libertà di stabilimento non distingue tra movimento delle società in entrata e in uscita. Una norma nazionale che limita l’ingresso di società straniere è incompatibile con il diritto comunitario nella stessa misura in cui lo è una norma che vieta l’emigrazione di società straniera. In altre parole, secondo l’AG, uno stato membro non può legittimamente regolare la costituzione e il funzionamento delle società nazionale se tale disciplina ha effetti restrittivi sulla libertà di stabilimento.
Inoltre la libertà di trasferire la sede operativa in un altro stato è di rilevante importanza pratica, in particolare per le piccole e medie impreso come Cartesio. Il trasferimento della sede è un efficiente strumento per poter iniziale un’attività economica in un altro stato senza dover necessariamente passare per la costosa e complessa procedura di scioglimento della società e di ricostituzione di una nuova società nello stato ospite.
Infine, il diritto comunitario non impedisce di certo agli stati membri l’adozione di misure restrittive per impedire che la libertà di stabilimento sia invocata al fine di eludere il diritto societario nazionale. Così uno stato può stabilire alcune condizioni a tutela di interessi generali, all’osservanza delle quali è condizionato il trasferimento della sede all’estero. È sicuramente incompatibile con il diritto comunitario, invece, il divieto assoluto di trasferimento delle sede all’estero senza alcuna giustificazione come nel caso della legge ungherese contestata. Non si vede come tale divieto sia idoneo alla tutela di interessi generali. Di qui la conclusione dell’AG, secondo il quale la legge ungherese che impedisce il trasferimento della sede operativa di una società registrata in Ungheria in un altro stato membro viola gli art. 43 e 48 CE.

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