La Corte di Giustizia, decidendo su una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 234 CE avanzata dal Tribunale ordinario di Roma, ha dichiarato la validità della decisione della Commissione Europea del 12 luglio 2000 che aveva approvato sulla base dell’art. 88, n. 2 CE un regime di aiuti notificato dall’Italia (Corte di Giustizia CE, sentenza 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast/Ministero Attività Produttive). Il regime in questione comprende una serie di agevolazioni finanziarie agli investimenti per le aeree depresse da erogarsi ai sensi della L. 488/1992 nel periodo 2000-2006.
La questione di validità riguardava la disciplina transitoria prevista dalla decisione controversa per le domande di aiuto presentate durante il regime per gli anni 1997-1999 che non avevano ottenuto i finanziamenti richiesti per esaurimento dei fondo nonostante che l’ammissione in graduatoria.
Il regime di aiuti per il periodo 1997-1999 concedeva all’impresa che aveva presentato la domanda rimasta inevasa per le ragioni di cui sopra, la possibilità di scegliere tra:
avvalersi dell’inserimento automatico della domanda nella graduatoria relativa al bando successivo;
presentare una domanda riformulata per il primo bando utile successivo a quello per il quale si aveva rinunciato al beneficio dell’inserimento automatico.
La disciplina transitoria contenuta nella decisione controversa, innovando al regime previdente, prevede espressamente come unica opzione per le imprese che hanno presentato per l’ultimo bando indetto durante il regime di aiuti 1997-1999 una domanda accolta ma inevasa per mancanza di fondi, la possibilità di presentare, in via eccezionale, la domanda per il primo bando che sarà tenuto in base al regime di aiuti 2000-2006.
La Nuova Agricast aveva presentato una domanda di aiuto nel 1998 per il terzo bando indetto in base al regime di aiuti 1997-1999. La domanda, sia pure inserita in graduatoria, non era stata finanziata per mancanza di fondi. Avvalendosi della facoltà di scelta riconosciuta, come visto sopra, dalla normativa al tempo vigente, la Nuova Agricast aveva rinunciato all’automatico inserimento della domanda nella graduatoria formata per il bando seguente, il quarto. L’impresa confidava in un bando successivo in occasione del quale avrebbe potuto presentare una domanda riformulata. In questo modo la domanda avrebbe potuto ottenere un punteggio più alto in graduatoria e maggiori n maggiori possibilità di essere finanziata. Tuttavia, le autorità competenti non hanno più indetto alcun bando per il regime di aiuti 1997-1999.
Il primo bando utile in occasione del quale la Nuova Agricast ha potuto presentare la domanda è stato il primo bando indetto per il regime 2000-2006. La domanda, che non poteva beneficiare dalla disciplina transitoria per non essere stata introdotta per l’ultimo bando indetto per il regime di aiuti 1996-1999, è stata rigettata, considerate le diverse condizioni previste dal regime di aiuti 2000-2006.
A questo punto la Nuova Agricast si è rivolta sia al Tribunale di Primo Grado per far annullare la decisione della Commissione sia al Tribunale di Roma al fine di ottenere la condanna dello stato italiano al risarcimento dei danni conseguenti alla mancato erogazione degli aiuti richiesti. Le autorità italiane, secondo l’attrice, nel procedimento davanti alla Commissione per l’approvazione del regime di aiuti 2000-2006 non avevano adeguatamente tutelato gli interessi delle imprese che avevano rinunciato all’inserimento automatico della domanda nella graduatoria in un bando successivo per presentare una domanda riformulata nel primo bando utile successivo a tale bando.
Nel corso del giudizio instaurato davanti al giudice italiano veniva sollevata la questione pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione, alla luce del principio di parità di trattamento, che veniva quindi rinviata alla Corte di Giustizia.
La supposta violazione del principio della parità di trattamento riguardava la circostanza che la disciplina transitoria si risolveva in una regime più favorevole per delle “imprese della seconda categoria” rispetto alle “imprese della prima categoria”. Le imprese della prima categoria sono le imprese che come la Nuova Agricast, non avendo ottenuto i finanziamento richiesto per mancanza di fondi, avevano rinunciato all’automatico inserimento della domanda nella graduatoria per il bando successivo per presentare una domanda riformulata nel primo bando utile successivo a quello per il quale avevano rinunciato all’inserimento automatico. Le imprese della seconda categoria sono le imprese la cui domanda era stata inserita, ma non soddisfatta per mancanza di fondi, nella graduatoria del bando successivo, l’ultimo effettuato in base al regime 1997-1999. Queste imprese, tuttavia, potevano avvalersi della disciplina transitoria con il conseguente inserimento delle domande da queste proposte nella graduatoria del primo bando del regime 2000-2006.
La Nuova Agricast sul punto sostiene che lo Stato italiano avrebbe indotto in errore la Commissione omettendo di comunicarle che le imprese di prima categorie erano titolari di situazioni giuridiche acquisite. La domanda posta con il rinvio pregiudiziale ai giudici comunitari è se la Commissione, pienamente informata della posizione delle imprese di prima categoria, avrebbe ugualmente adottato la disciplina transitoria in questione. In tal modo il giudice di rinvio intendeva accertare il nesso di causalità tra la condotta omissiva dello stato italiano e il danno subito dalla società attrice e verificare se il danno sarebbe potuto essere evitato dando alla Commissione esatte informazioni riguardanti la posizione delle imprese interrelate all’erogazione di finanziamenti ex L. 488/1992.
La Corte ha precisato che la legittimità di una decisione della Commissione deve essere valutata sulla base delle informazione conosciute dalla stessa quando la decisione è stata presa. La decisione di non opporsi ad un regime di aiuti ex art. 88 n. 2 CE è assunta, giova ricordarlo, sulla base di un esame preliminare della misura nazionale per il quale la Commissione ha poteri di accertamento limitati. Non può allora sostenersi che tale decisione di deve essere valutata sulla base di elementi non disponibili al momento della fase preliminare del controllo. Se questo fosse vero la Commissione sarebbe indotta a cominciare in ogni caso il procedimento di esame formale, il quale prevede una verifica più approfondita dell’aiuto. Ma in questo nodo la distinzione in due fasi del procedimento del controllo degli aiuti prevista dal diritto comunitario verrebbe eliminata.
Rimane quindi da stabilire se la Commissione nell’adottare la disciplina transitoria per il periodo di aiuti 1997-1998 ha violato il principio di parità di trattamento. Tale principio prevede che situazioni analoghe non devono essere trattate in modo verso e che situazioni diverse non devono essere trattate in modo uguale. In particolare, la questione che deve essere affrontata dai giudici comunitari è se la disciplina transitoria discrimina tra imprese di prima e seconda categoria.
Ora, imprese di prima e seconda categoria non si trovano in una situazione analoga. Infatti alle imprese della seconda categoria spetta un pieno diritto all’inserimento automatico della domanda non modificata nella graduatoria del bando successivo. Invece, le imprese della prima categoria hanno rinunciato al beneficio del inserimento automatico per poter presentare una domanda riformulata in occasione del bando successivo a quello al quale si riferisce la rinuncia. Per queste imprese è quindi necessario presentare la domanda riformulata in base al primo bando utile successivo per concorrere alla formazione delle graduatorie.
Si deve altresì rimarcare che una domanda riformulata implica la modifica degli elementi rilevanti per gli indicatori previsti dal bando al fine della formazione della graduatoria. Con la domanda riformulata l’impresa può modificare gli elementi del progetto da finanziarie rilevanti per gli indicatori in modo tale poter ottenere una posizione migliore nella graduatoria. Una domanda formulata è quindi, secondo la Corte, una nuova domanda. L’impresa che la propone ha più possibilità di ottenere il finanziamento richiesto che le imprese che concorrono per la prima volta. Inoltre, l’osservanza del requisito generale della necessità dell’aiuto, inteso come la necessità che la domanda di aiuto sia presentata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto da finanziare è meno dubbia per le imprese che presentano la domanda per la prima volta.
Per queste ragioni la Corte ha escluso che la disciplina transitoria prevista dalla decisione controversa violi il principio di parità di trattamento. Di conseguenza, i giudici comunitari non hanno rilevato nella decisione controversa alcun vizio di invalidità.
La questione di validità riguardava la disciplina transitoria prevista dalla decisione controversa per le domande di aiuto presentate durante il regime per gli anni 1997-1999 che non avevano ottenuto i finanziamenti richiesti per esaurimento dei fondo nonostante che l’ammissione in graduatoria.
Il regime di aiuti per il periodo 1997-1999 concedeva all’impresa che aveva presentato la domanda rimasta inevasa per le ragioni di cui sopra, la possibilità di scegliere tra:
avvalersi dell’inserimento automatico della domanda nella graduatoria relativa al bando successivo;
presentare una domanda riformulata per il primo bando utile successivo a quello per il quale si aveva rinunciato al beneficio dell’inserimento automatico.
La disciplina transitoria contenuta nella decisione controversa, innovando al regime previdente, prevede espressamente come unica opzione per le imprese che hanno presentato per l’ultimo bando indetto durante il regime di aiuti 1997-1999 una domanda accolta ma inevasa per mancanza di fondi, la possibilità di presentare, in via eccezionale, la domanda per il primo bando che sarà tenuto in base al regime di aiuti 2000-2006.
La Nuova Agricast aveva presentato una domanda di aiuto nel 1998 per il terzo bando indetto in base al regime di aiuti 1997-1999. La domanda, sia pure inserita in graduatoria, non era stata finanziata per mancanza di fondi. Avvalendosi della facoltà di scelta riconosciuta, come visto sopra, dalla normativa al tempo vigente, la Nuova Agricast aveva rinunciato all’automatico inserimento della domanda nella graduatoria formata per il bando seguente, il quarto. L’impresa confidava in un bando successivo in occasione del quale avrebbe potuto presentare una domanda riformulata. In questo modo la domanda avrebbe potuto ottenere un punteggio più alto in graduatoria e maggiori n maggiori possibilità di essere finanziata. Tuttavia, le autorità competenti non hanno più indetto alcun bando per il regime di aiuti 1997-1999.
Il primo bando utile in occasione del quale la Nuova Agricast ha potuto presentare la domanda è stato il primo bando indetto per il regime 2000-2006. La domanda, che non poteva beneficiare dalla disciplina transitoria per non essere stata introdotta per l’ultimo bando indetto per il regime di aiuti 1996-1999, è stata rigettata, considerate le diverse condizioni previste dal regime di aiuti 2000-2006.
A questo punto la Nuova Agricast si è rivolta sia al Tribunale di Primo Grado per far annullare la decisione della Commissione sia al Tribunale di Roma al fine di ottenere la condanna dello stato italiano al risarcimento dei danni conseguenti alla mancato erogazione degli aiuti richiesti. Le autorità italiane, secondo l’attrice, nel procedimento davanti alla Commissione per l’approvazione del regime di aiuti 2000-2006 non avevano adeguatamente tutelato gli interessi delle imprese che avevano rinunciato all’inserimento automatico della domanda nella graduatoria in un bando successivo per presentare una domanda riformulata nel primo bando utile successivo a tale bando.
Nel corso del giudizio instaurato davanti al giudice italiano veniva sollevata la questione pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione, alla luce del principio di parità di trattamento, che veniva quindi rinviata alla Corte di Giustizia.
La supposta violazione del principio della parità di trattamento riguardava la circostanza che la disciplina transitoria si risolveva in una regime più favorevole per delle “imprese della seconda categoria” rispetto alle “imprese della prima categoria”. Le imprese della prima categoria sono le imprese che come la Nuova Agricast, non avendo ottenuto i finanziamento richiesto per mancanza di fondi, avevano rinunciato all’automatico inserimento della domanda nella graduatoria per il bando successivo per presentare una domanda riformulata nel primo bando utile successivo a quello per il quale avevano rinunciato all’inserimento automatico. Le imprese della seconda categoria sono le imprese la cui domanda era stata inserita, ma non soddisfatta per mancanza di fondi, nella graduatoria del bando successivo, l’ultimo effettuato in base al regime 1997-1999. Queste imprese, tuttavia, potevano avvalersi della disciplina transitoria con il conseguente inserimento delle domande da queste proposte nella graduatoria del primo bando del regime 2000-2006.
La Nuova Agricast sul punto sostiene che lo Stato italiano avrebbe indotto in errore la Commissione omettendo di comunicarle che le imprese di prima categorie erano titolari di situazioni giuridiche acquisite. La domanda posta con il rinvio pregiudiziale ai giudici comunitari è se la Commissione, pienamente informata della posizione delle imprese di prima categoria, avrebbe ugualmente adottato la disciplina transitoria in questione. In tal modo il giudice di rinvio intendeva accertare il nesso di causalità tra la condotta omissiva dello stato italiano e il danno subito dalla società attrice e verificare se il danno sarebbe potuto essere evitato dando alla Commissione esatte informazioni riguardanti la posizione delle imprese interrelate all’erogazione di finanziamenti ex L. 488/1992.
La Corte ha precisato che la legittimità di una decisione della Commissione deve essere valutata sulla base delle informazione conosciute dalla stessa quando la decisione è stata presa. La decisione di non opporsi ad un regime di aiuti ex art. 88 n. 2 CE è assunta, giova ricordarlo, sulla base di un esame preliminare della misura nazionale per il quale la Commissione ha poteri di accertamento limitati. Non può allora sostenersi che tale decisione di deve essere valutata sulla base di elementi non disponibili al momento della fase preliminare del controllo. Se questo fosse vero la Commissione sarebbe indotta a cominciare in ogni caso il procedimento di esame formale, il quale prevede una verifica più approfondita dell’aiuto. Ma in questo nodo la distinzione in due fasi del procedimento del controllo degli aiuti prevista dal diritto comunitario verrebbe eliminata.
Rimane quindi da stabilire se la Commissione nell’adottare la disciplina transitoria per il periodo di aiuti 1997-1998 ha violato il principio di parità di trattamento. Tale principio prevede che situazioni analoghe non devono essere trattate in modo verso e che situazioni diverse non devono essere trattate in modo uguale. In particolare, la questione che deve essere affrontata dai giudici comunitari è se la disciplina transitoria discrimina tra imprese di prima e seconda categoria.
Ora, imprese di prima e seconda categoria non si trovano in una situazione analoga. Infatti alle imprese della seconda categoria spetta un pieno diritto all’inserimento automatico della domanda non modificata nella graduatoria del bando successivo. Invece, le imprese della prima categoria hanno rinunciato al beneficio del inserimento automatico per poter presentare una domanda riformulata in occasione del bando successivo a quello al quale si riferisce la rinuncia. Per queste imprese è quindi necessario presentare la domanda riformulata in base al primo bando utile successivo per concorrere alla formazione delle graduatorie.
Si deve altresì rimarcare che una domanda riformulata implica la modifica degli elementi rilevanti per gli indicatori previsti dal bando al fine della formazione della graduatoria. Con la domanda riformulata l’impresa può modificare gli elementi del progetto da finanziarie rilevanti per gli indicatori in modo tale poter ottenere una posizione migliore nella graduatoria. Una domanda formulata è quindi, secondo la Corte, una nuova domanda. L’impresa che la propone ha più possibilità di ottenere il finanziamento richiesto che le imprese che concorrono per la prima volta. Inoltre, l’osservanza del requisito generale della necessità dell’aiuto, inteso come la necessità che la domanda di aiuto sia presentata prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto da finanziare è meno dubbia per le imprese che presentano la domanda per la prima volta.
Per queste ragioni la Corte ha escluso che la disciplina transitoria prevista dalla decisione controversa violi il principio di parità di trattamento. Di conseguenza, i giudici comunitari non hanno rilevato nella decisione controversa alcun vizio di invalidità.
